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Claim green, dal 27 settembre lo slogan da solo non basta

Scattano le regole italiane contro asserzioni ambientali generiche, bollini non verificati e neutralità climatica basata su compensazioni. Come leggere confezioni, siti e la nuova etichetta GARAN.

Una lente rivela la filiera dietro un cartellino verde, accanto a un prodotto e a un simbolo di durabilità.
Illustrazione concettuale: dal 27 settembre un’impressione “green” non sostituisce una specificazione chiara, verificabile e pertinente al prodotto. Immagine generata dall’IA

Tra meno di due settimane cambierà il modo in cui negozi, confezioni e siti di e-commerce possono presentare un prodotto come “verde”. Il 27 settembre 2026 diventano applicabili in Italia le modifiche al Codice del consumo introdotte dal decreto legislativo 30/2026, che recepisce la direttiva europea 2024/825. Il provvedimento è già in vigore dal 24 marzo; la data di settembre segna l’avvio delle nuove regole operative. Non è un divieto di parlare di ambiente. È, piuttosto, la fine dello slogan ambientale usato come scorciatoia quando mancano perimetro, prova o verifica.

“Sostenibile” non scompare, ma deve dire che cosa significa

La nuova lista delle pratiche vietate comprende le asserzioni ambientali generiche quando l’impresa non può dimostrare prestazioni ambientali eccellenti e pertinenti al messaggio. Termini come “verde”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente” o “sostenibile” non diventano parole proibite in assoluto. Possono però risultare ingannevoli se costruiscono un’impressione complessiva favorevole senza spiegare, in modo chiaro e ben visibile sullo stesso supporto, a quale caratteristica si riferiscano.

Per chi compra, la prima domanda diventa quindi molto concreta: il claim riguarda l’intero prodotto, soltanto l’imballaggio, una fase della produzione o un singolo materiale? Un’etichetta sulla confezione non può lasciare intendere che tutto il bene abbia una qualità ambientale se la prova riguarda solo la scatola. Allo stesso modo, presentare come beneficio dell’offerta un requisito già imposto dalla legge non aggiunge un merito reale.

La norma interviene anche sui confronti: dire che un prodotto è “più verde” o “meno dannoso” richiede un metodo riconosciuto e informazioni sufficienti per comprendere che cosa è stato confrontato. Una grafica rassicurante non sostituisce la base documentale.

Il bollino deve avere un sistema alle spalle

Altro passaggio decisivo: non basta disegnare una foglia e chiamarla certificazione. I marchi di sostenibilità potranno essere mostrati soltanto se istituiti da un’autorità pubblica oppure fondati su un sistema di certificazione conforme. La disciplina richiede condizioni pubbliche e trasparenti, accesso non riservato a un solo operatore, criteri elaborati con competenze pertinenti e verifica da parte di un soggetto terzo indipendente. Devono esistere anche procedure per intervenire quando i requisiti non sono più rispettati.

Questo non significa che ogni simbolo verde scomparirà dagli scaffali. Significa che, davanti a un bollino sconosciuto, sarà ragionevole cercare il nome dell’ente, i criteri, il campo coperto e il meccanismo di controllo. Se tutto rimanda soltanto al venditore, la distanza tra marketing e certificazione merita attenzione.

Neutralità climatica: la compensazione non diventa l’impatto del prodotto

La modifica più netta riguarda i claim climatici sul prodotto. Sarà vietato affermare, sulla base della sola compensazione delle emissioni, che un bene ha un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di gas serra. La distinzione è importante: finanziare progetti climatici fuori dalla propria catena del valore non viene vietato, e l’impresa può comunicarlo in modo corretto. Non può però trasformare quella spesa nell’idea che il ciclo di vita del singolo prodotto sia già neutrale.

Anche le promesse sul futuro, per esempio un traguardo ambientale da raggiungere tra alcuni anni, non potranno restare aspirazioni senza percorso. Devono poggiare su impegni chiari, obiettivi misurabili, un piano di attuazione realistico e accessibile e una verifica periodica indipendente. Per il lettore la regola pratica è semplice: una data, da sola, non è un piano.

Garanzia legale e GARAN non sono la stessa cosa

Dal 27 settembre i venditori dovranno esporre, nei negozi fisici e online, un avviso armonizzato sui diritti derivanti dalla garanzia legale. Nell’Unione la protezione minima è di due anni: se un bene non è conforme, il referente è il venditore e i rimedi possono comprendere riparazione o sostituzione senza costi, con riduzione del prezzo o rimborso nei casi previsti.

Il nuovo marchio GARAN comunica invece una promessa diversa e volontaria del produttore. Può accompagnare soltanto un bene coperto gratuitamente da una garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, valida per l’intero prodotto e non per un solo componente. Durante quel periodo il produttore si impegna a riparare o sostituire il bene quando necessario per mantenerne la durabilità richiesta. Vedere GARAN non cancella la garanzia legale; aggiunge una copertura commerciale con condizioni proprie.

Le vecchie scorte non hanno un lasciapassare automatico

Che cosa accade ai prodotti già fabbricati o distribuiti? La posizione comune della rete europea CPC chiarisce che le nuove disposizioni si applicano ai claim ancora usati dal 27 settembre, indipendentemente dalla data in cui il bene è stato immesso sul mercato. Non esiste dunque una franchigia generale per le vecchie scorte.

Questo non equivale a ordinare il ritiro o la distruzione di tutte le confezioni precedenti. Le autorità indicano un approccio pragmatico e proporzionato: a seconda del caso, l’impresa può correggere l’informazione con adesivi, cartelli nel punto vendita, chiarimenti facilmente accessibili o aggiornamenti della pagina online. L’adeguamento concreto dipende dal messaggio, dal rischio d’inganno e dalle misure effettivamente adottate.

Una verifica in cinque mosse prima dell’acquisto

  • Individua il soggetto del claim. Se leggi “a minore impatto”, verifica se si parla del prodotto, dell’imballaggio o di una fase specifica.
  • Cerca la specificazione accanto al messaggio. Una spiegazione nascosta in un’altra pagina o affidata a caratteri illeggibili non corregge bene l’impressione iniziale.
  • Controlla chi governa il bollino. Servono criteri accessibili, ambito definito e controllo indipendente; un simbolo autoattribuito non è automaticamente una certificazione.
  • Separa le due garanzie. L’avviso armonizzato ricorda un diritto legale verso il venditore. GARAN segnala una garanzia commerciale gratuita e più lunga offerta dal produttore sull’intero bene.
  • Conserva la promessa che ha orientato la scelta. Screenshot datato della pagina, foto della confezione e scontrino aiutano a ricostruire che cosa è stato comunicato al momento dell’acquisto.

Se ritieni che una pubblicità o una pratica sia ingannevole, l’AGCM mette a disposizione una segnalazione online e precisa che non richiede versamenti né assistenza legale. Una segnalazione all’Autorità serve alla vigilanza e non sostituisce il reclamo individuale: per un difetto di conformità, il primo interlocutore resta il venditore.

La svolta, insomma, non consiste nell’eliminare il verde dal marketing. Consiste nel rendere visibile che cosa viene promesso, su quale base e da chi è controllato. Per chi acquista, il vantaggio sarà poter confrontare non il tono dello slogan, ma la qualità dell’informazione che lo sostiene.

Nota editoriale. Informazione generale sui diritti dei consumatori, non consulenza legale. Stato normativo e pagine istituzionali verificati il 14 settembre 2026.

Fonti

  1. Gazzetta Ufficiale, decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato il 9 marzo 2026: recepimento italiano, pratiche vietate, sistemi di certificazione, garanzie e applicazione dal 27 settembre
  2. EUR-Lex, direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde: testo normativo, definizioni e allegato sulle pratiche commerciali sleali
  3. Commissione europea, Sustainable consumption, aggiornamento del 30 giugno 2026: data di applicazione, FAQ, vecchie scorte, avviso legale e marchio GARAN
  4. Commissione europea e rete CPC, Questions & Answers on empowering consumers for the Green Transition, 30 giugno 2026: chiarimenti su claim, compensazioni ed enforcement proporzionato delle vecchie scorte
  5. Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Avviso armonizzato ed etichetta di durabilità armonizzata, aggiornato il 23 luglio 2026: requisiti e materiali informativi italiani
  6. Your Europe, Avviso sulla garanzia legale e marchio GARAN: obblighi per i venditori e condizioni della garanzia commerciale di durabilità, consultato il 14 settembre 2026
  7. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalare pratiche commerciali scorrette: canali, documentazione utile e assenza di costi o obbligo di assistenza legale, consultato il 14 settembre 2026

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Chiara Bruno, Senior Editor, Edizione italiana di Sona News
Scritto da
Chiara Bruno
Senior Editor, Edizione italiana, Sona News

Chiara Bruno guida l’edizione italiana di Sona News e racconta economia, società e cultura con uno stile chiaro e concreto.

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