Diritto alla riparazione: il decreto italiano non è ancora in vigore
Il termine UE è scaduto, ma l’iter italiano risulta ancora allo schema con pareri espressi. Cosa si può chiedere oggi e quali tutele arriveranno solo con il decreto definitivo.

Il 31 luglio 2026 era la data entro cui gli Stati dell’Unione europea dovevano recepire e applicare le nuove regole sulla riparazione dei beni. In Italia, però, quella scadenza non coincide con l’entrata in vigore automatica del pacchetto: la scheda ufficiale della Camera, aggiornata il 4 settembre, registra ancora l’Atto del Governo 426 come schema di decreto legislativo alla fase «Parere espresso».
È una distinzione meno formale di quanto sembri. Lo schema contiene tutele importanti, dall’obbligo di riparazione per alcuni prodotti a un anno aggiuntivo di garanzia quando si sceglie di riparare, ma non va confuso con un decreto definitivo pubblicato. Finché l’ultimo passaggio non è documentato nelle fonti ufficiali, promettere ai consumatori diritti già pienamente esigibili sarebbe prematuro.
A che punto è davvero l’iter italiano
Il Consiglio dei ministri ha svolto l’esame preliminare il 2 luglio. Il testo è stato trasmesso alle Camere il 9 luglio e le commissioni competenti hanno espresso i loro pareri tra il 29 luglio e il 4 agosto. La scheda dell’Atto del Governo 426 riporta pareri favorevoli, in alcuni casi accompagnati da rilievi o osservazioni.
Il documento trasmesso al Parlamento, tuttavia, è ancora intitolato «Schema di decreto legislativo» e lascia in bianco la data della deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri. Il prossimo riferimento decisivo sarà dunque il testo finale, con numero e pubblicazione ufficiale: solo quello consentirà di verificare quali osservazioni siano state accolte e da quando le singole norme producano effetti.
Che cosa prevede lo schema, senza scorciatoie
La prima novità riguarda i difetti che si manifestano fuori dalla responsabilità del venditore, quindi anche oltre la garanzia legale. Per i prodotti coperti da specifici requisiti europei di riparabilità, il fabbricante dovrebbe riparare su richiesta del consumatore, salvo impossibilità, gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole e in un tempo ragionevole. Ricambi e strumenti non dovrebbero avere prezzi tali da scoraggiare la riparazione; inoltre non sarebbero ammessi ostacoli hardware o software privi di una giustificazione legittima.
Il perimetro non comprende qualsiasi oggetto presente in casa. L’elenco allegato allo schema include lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, display elettronici, aspirapolvere, asciugatrici, telefoni e tablet, oltre ad alcune apparecchiature professionali, server, batterie per mezzi di trasporto leggeri e apparecchi per il riscaldamento locale. L’obbligo vale nella misura stabilita dalle regole tecniche UE applicabili al prodotto e ai suoi ricambi.
La seconda novità tocca la garanzia legale: se il consumatore sceglie la riparazione per rimettere a norma un bene difettoso, il periodo di responsabilità del venditore verrebbe esteso una volta di dodici mesi. Secondo lo schema, questa modifica si applicherebbe ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026. È però essenziale mantenere il condizionale finché non sarà disponibile il decreto definitivo.
Il modulo non è un preventivo obbligatorio
Un altro punto facilmente fraintendibile è il modulo europeo con prezzo, tipo di intervento, tempi, servizi accessori e validità dell’offerta. La Commissione europea e lo schema italiano chiariscono che il riparatore può fornirlo: non è obbligato a farlo per ogni richiesta. Se lo usa, deve consegnarlo gratuitamente e mantenere le condizioni per almeno trenta giorni; una diagnosi necessaria può invece essere a pagamento, purché il costo sia comunicato prima.
Non è ancora disponibile neppure la piattaforma europea destinata a mettere in contatto consumatori e riparatori. Il calendario aggiornato della Commissione indica il lancio per gennaio 2028. Lo schema italiano prevede una sezione nazionale gratuita per i consumatori, ma il servizio dipende prima dall’attivazione dell’infrastruttura UE.
Che cosa si può chiedere già oggi
Il ritardo del nuovo pacchetto non cancella la tutela esistente. Se un bene acquistato da un venditore professionale è difettoso, non corrisponde alla descrizione o non funziona come promesso, la garanzia legale minima resta di due anni dalla consegna. In base alla guida ufficiale Your Europe, il venditore deve riparare o sostituire gratuitamente; se ciò è impossibile o non avviene entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti, possono entrare in gioco riduzione del prezzo o rimborso, secondo le condizioni previste.
Qui il referente è il venditore, non il produttore indicato sul marchio. Conservare ricevuta, fattura o conferma d’ordine, descrivere il difetto per iscritto e allegare foto o video riduce le contestazioni. Una garanzia commerciale più breve non può comprimere la garanzia legale.
Se invece il guasto è fuori garanzia, per ora conviene trattare la riparazione come un servizio da valutare con cura: chiedere per iscritto il costo della diagnosi, un preventivo che separi ricambi e manodopera, i tempi, il trasporto, l’eventuale bene sostitutivo e la garanzia sull’intervento. Per un apparecchio connesso è utile chiedere anche se la sostituzione del componente richieda software, calibrazione o associazione al dispositivo.
La checklist prima di autorizzare il lavoro
- Verificare data di consegna e identità del venditore.
- Non pagare una riparazione che rientra nella garanzia legale senza aver prima contestato il difetto al venditore.
- Farsi indicare in anticipo il costo dell’eventuale diagnosi.
- Chiedere prezzo massimo, ricambio previsto e tempo stimato su un supporto conservabile.
- Confrontare il costo con età, consumi e condizioni generali del prodotto, non soltanto con il prezzo di uno nuovo.
- Diffidare di chi presenta il 31 luglio come prova sufficiente che ogni nuova tutela sia già operativa in Italia.
Il diritto alla riparazione è una riforma concreta, non uno slogan: può allungare la vita degli elettrodomestici e rendere più trasparenti costi e responsabilità. Proprio per questo la cronologia conta. Oggi il testo italiano è abbastanza avanzato da sapere che cosa vuole introdurre, ma il consumatore deve ancora controllare il decreto definitivo prima di fondare una richiesta sulle nuove disposizioni.
Nota editoriale. Informazione generale sui diritti dei consumatori, non consulenza legale. Lo stato dell’iter è verificato sulle fonti ufficiali disponibili il 4 settembre 2026 e può cambiare con l’adozione del decreto definitivo.
Fonti
- Camera dei deputati, Atto del Governo 426: stato, iter e pareri sullo schema di decreto legislativo, scheda aggiornata il 4 settembre 2026
- Camera dei deputati, testo ufficiale dello schema di decreto legislativo trasmesso il 9 luglio 2026
- Camera dei deputati, dossier «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 recante norme che promuovono la riparazione dei beni»
- Commissione europea, «Directive on repair of goods»: obbligo di riparazione, modulo volontario, estensione della garanzia e calendario della piattaforma
- EUR-Lex, direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 giugno 2024
- Your Europe, «Garanzie sulle merci acquistate nell’UE», ultima verifica 20 agosto 2026
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