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AI Act: dal 2 agosto scatta la trasparenza sull’IA

Chatbot, contenuti sintetici e deepfake entrano nel perimetro dell’articolo 50. Ecco chi deve avvisare, come e con quali eccezioni.

Scanner blu applica una trama digitale e un cartellino ambrato a un paesaggio di carta generato dall’intelligenza artificiale.
Illustrazione concettuale dei due livelli di trasparenza: una marcatura leggibile dalle macchine e un’avvertenza percepibile dalle persone. Immagine generata dall’IA

Dal 2 agosto un chatbot che conversa direttamente con una persona nell’Unione europea non potrà fingere di essere umano: dovrà rendere chiaro, fin dall’inizio dell’interazione, che dietro le risposte c’è un sistema di intelligenza artificiale, salvo che sia già ovvio. Nello stesso giorno diventano applicabili gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act e iniziano i poteri di vigilanza della Commissione e delle autorità nazionali.

La data non impone però una scritta identica su ogni contenuto creato con l’IA, né trasforma ogni utilizzatore privato in un soggetto regolato. La norma distribuisce compiti diversi fra chi fornisce un sistema e chi lo usa professionalmente sotto la propria responsabilità. Distingue inoltre una marcatura tecnica, pensata per essere letta dalle macchine, da un’avvertenza percepibile dalle persone. Capire quale delle due serve evita sia l’etichetta indiscriminata sia il silenzio nei casi che possono ingannare.

Quattro situazioni, non un bollino universale

Il primo obbligo riguarda i provider di sistemi progettati per interagire direttamente con persone: chatbot, agenti e avatar devono informare l’interlocutore che sta parlando con un’IA, al più tardi all’avvio del primo scambio. L’eccezione vale quando la natura artificiale è evidente per una persona mediamente informata e attenta; le linee guida della Commissione invitano a interpretarla in modo restrittivo.

Il secondo compito resta ai provider dei sistemi che generano o manipolano audio, immagini, video o testo. Gli output devono contenere marcature leggibili dalle macchine ed essere rilevabili come artificiali, con soluzioni efficaci, interoperabili, robuste e affidabili per quanto tecnicamente possibile. Non si tratta necessariamente di un’etichetta visibile stampata sopra ogni immagine. È un livello incorporato nel file o nell’output, destinato a sopravvivere lungo la catena di distribuzione.

Il terzo e il quarto obbligo ricadono sui deployer, cioè soggetti che utilizzano l’IA sotto la propria autorità in un’attività professionale o organizzata. Devono informare le persone esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica. Devono inoltre dichiarare in modo chiaro i deepfake e determinati testi generati o manipolati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.

Marcatura tecnica e avvertenza visibile non coincidono

Un deepfake, nella definizione europea, è un’immagine, un audio o un video artificiale che somiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e può apparire falsamente autentico. Chi lo pubblica professionalmente deve rendere l’avvertenza percepibile entro la prima esposizione. Non basta affidarsi a metadati invisibili: la Commissione precisa che il pubblico non dovrebbe aver bisogno di strumenti speciali per scoprire la natura del contenuto.

Per opere evidentemente artistiche, creative, satiriche o di finzione, l’informazione può essere fornita in un modo che non ostacoli la fruizione. Anche le icone preparate dall’UE sono facoltative: possono aiutare, ma il loro uso da solo non prova la conformità. Conta il risultato richiesto dalla norma, non l’adozione di un unico simbolo ufficiale.

Il normale editing che non modifica sostanzialmente i dati o il loro significato resta fuori dalla marcatura tecnica. La domanda utile non è dunque «è stata usata qualunque IA?», ma che cosa ha prodotto il sistema e quanto ha alterato il contenuto.

Chi è provider, chi è deployer, chi resta fuori

Un provider sviluppa un sistema o lo fa sviluppare e lo offre con il proprio nome o marchio nel mercato europeo. Può trovarsi anche fuori dall’UE se l’output viene usato nell’Unione. Un deployer è invece un’impresa, un ente pubblico, un professionista o un’altra organizzazione che usa il sistema sotto la propria autorità. All’interno di una società, il singolo dipendente che opera secondo istruzioni non diventa per questo un deployer separato: la responsabilità resta in capo alla persona giuridica.

L’uso personale e non professionale è escluso. La valutazione cambia se l’attività produce con regolarità un vantaggio economico o fa parte di un lavoro o un’impresa. Restano applicabili altre regole su diffamazione, privacy, copyright, piattaforme e pratiche commerciali: l’esclusione dall’articolo 50 non è un lasciapassare generale.

Testi di interesse pubblico e controllo editoriale

Per i testi, l’etichetta visibile riguarda pubblicazioni generate o manipolate dall’IA con lo scopo di informare il pubblico su temi di interesse pubblico: politica, servizi pubblici, giustizia, diritti, sicurezza, salute, ambiente, tutela dei consumatori e sviluppi economici, finanziari, scientifici o culturali rilevanti per il dibattito.

C’è un’eccezione importante. Il testo non deve essere etichettato ai sensi di questa disposizione se ha subito una revisione umana o un controllo editoriale sostanziale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione. Una semplice correzione grammaticale non basta. Le linee guida descrivono una verifica competente del contenuto, delle fonti e dell’affidabilità, con il potere reale di modificare o respingere il testo.

Che cosa scatta davvero il 2 agosto

Gli obblighi dell’articolo 50 si applicano dal 2 agosto. I contenuti prodotti prima di quella data non devono essere rietichettati retroattivamente, anche se la Commissione incoraggia a farlo quando possibile. Per i sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto, l’Omnibus IA ha introdotto una finestra limitata fino al 2 dicembre 2026, ma soltanto per la marcatura e rilevabilità tecnica degli output prevista dal paragrafo 2.

Non scatta invece domani l’intero regime dei sistemi ad alto rischio. Le regole per gli usi dell’allegato III sono state rinviate al 2 dicembre 2027. Quelle per l’IA incorporata in prodotti regolati, come macchine o ascensori, arriveranno il 2 agosto 2028. Confondere i due calendari farebbe apparire già operativo un insieme di obblighi che il legislatore ha appena posticipato.

La verifica pratica per imprese e utenti

Per un’organizzazione il primo passo è inventariare dove l’IA incontra il pubblico: assistenza, avatar, generatori, campagne e pubblicazioni. Poi va assegnato il ruolo giuridico, separando ciò che viene fornito con il proprio nome da ciò che si usa come deployer. Servono controlli distinti per il primo avviso, la marcatura tecnica, l’etichetta visibile, l’accessibilità e la prova della revisione editoriale.

Per chi usa un servizio, la novità più concreta è poter riconoscere più facilmente un interlocutore artificiale o un contenuto che potrebbe sembrare autentico. Se l’avviso manca, conviene conservare URL, data, schermate e contesto, non soltanto il file separato. La competenza è divisa: l’AI Office vigila sui modelli di uso generale e su alcuni sistemi collegati; per gli altri operano le autorità nazionali. La Commissione elenca l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale come punto di contatto italiano per la vigilanza del mercato.

Le sanzioni per violazioni come quelle dell’articolo 50 possono arrivare a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo dell’impresa, con criteri di proporzionalità. Non sono multe automatiche per ogni imperfezione grafica. Dal 2 agosto cambia soprattutto la possibilità di chiedere prove e correzioni: la trasparenza smette di essere soltanto una buona pratica e diventa un obbligo misurabile, diverso a seconda di chi costruisce, usa e pubblica il sistema.

Fonti

  1. Commissione europea, applicazione dell’AI Act dal 2 agosto 2026
  2. Commissione europea, FAQ sugli obblighi di trasparenza dell’articolo 50
  3. Commissione europea, linee guida sui contenuti generati e manipolati dall’IA
  4. AI Act Service Desk, articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689
  5. EUR-Lex, regolamento (UE) 2026/1744, Omnibus digitale sull’IA
  6. Commissione europea, quadro di vigilanza ed enforcement dell’AI Act
  7. Commissione europea, autorità nazionali di vigilanza del mercato

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Chiara Bruno, Senior Editor, Edizione italiana di Sona News
Scritto da
Chiara Bruno
Senior Editor, Edizione italiana, Sona News

Chiara Bruno guida l’edizione italiana di Sona News e racconta economia, società e cultura con uno stile chiaro e concreto.

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