Malattia, il certificato può coprire il giorno prima: quando
L’INPS estende alla visita in ambulatorio il possibile riconoscimento del giorno precedente. Ma non è una retrodatazione libera: ecco condizioni, esclusioni e controlli da fare.

Un appuntamento in ambulatorio ottenuto il giorno dopo l’inizio della malattia non esclude più, da solo, quel primo giorno dalla tutela previdenziale. Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.09.circolare-numero-92-del-04-09-2026_15361.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">circolare n. 92 del 4 settembre 2026</a>, l’INPS ha superato il precedente orientamento che ammetteva il giorno immediatamente precedente soltanto quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare.
La novità è concreta, ma stretta. Non autorizza una retrodatazione di più giorni, non sostituisce la valutazione del medico e non promette automaticamente la stessa somma in busta paga a ogni lavoratore. Cambia il modo in cui l’Istituto individua la decorrenza della prestazione di malattia in una situazione precisa: visita oggi, inizio indicato ieri, con ieri che non sia sabato, domenica o un festivo infrasettimanale.
La regola generale non è cambiata
Per l’INPS l’evento decorre in via generale dalla data in cui il medico redige il certificato e attesta, dopo la valutazione clinica, l’incapacità temporanea al lavoro. La data conta perché entra nel calcolo dei primi tre giorni di “carenza”, delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile e anche di eventuali sanzioni, per esempio in materia di visita medica di controllo.
Finora esisteva già una finestra di un giorno: il medico poteva indicare nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” il giorno immediatamente precedente, ma ai fini INPS quel giorno veniva riconosciuto soltanto con il campo della visita domiciliare valorizzato. Una visita nello studio del medico faceva invece scattare l’esclusione. Dal 4 settembre questa differenza fra domicilio e ambulatorio viene rimossa.
Che cosa deve risultare dal certificato
Il limite temporale resta netto: la data di inizio non può essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla redazione. Se la visita è martedì e il medico, sulla base della valutazione, indica lunedì come inizio, il lunedì può rientrare nella tutela. Se nel certificato compare domenica o una data ancora precedente, la nuova eccezione non consente di recuperare automaticamente tutto l’intervallo.
Non è il lavoratore a scegliere la data né a correggere il documento. Deve spiegare con precisione quando sono comparsi i sintomi e quando ha contattato lo studio; il medico decide che cosa può attestare. Dopo l’invio è prudente farsi comunicare il numero di protocollo e verificare che dati anagrafici, indirizzo di reperibilità, data di inizio e prognosi corrispondano a quanto certificato. Un errore va segnalato subito al medico, non sistemato con annotazioni private.
Perché sabato, domenica e festivi restano fuori
La circolare esclude il riconoscimento del giorno precedente quando quel giorno è sabato, domenica o un festivo infrasettimanale. La motivazione indicata dall’INPS è la disponibilità della continuità assistenziale. In pratica, chi si ammala la domenica e ottiene il certificato dal medico di famiglia il lunedì non può usare questa nuova regola per far decorrere la tutela dalla domenica: deve rivolgersi al servizio sanitario disponibile nel giorno festivo.
Lo stesso ragionamento impedisce di trasformare un fine settimana in un’unica retrodatazione. Un certificato redatto lunedì non copre il venerdì precedente attraverso l’eccezione: il venerdì è più di un giorno indietro e in mezzo ci sono giornate per le quali opera la continuità assistenziale. In caso di malessere durante weekend o festività, conviene quindi controllare subito il canale previsto dalla propria regione o azienda sanitaria, soprattutto se l’assenza lavorativa comincia in quelle ore.
Il possibile effetto economico non è uguale per tutti
L’INPS definisce i primi tre giorni come periodo di carenza, non indennizzato dall’Istituto. Questo non significa che quei giorni siano sempre senza retribuzione: molti contratti collettivi prevedono un trattamento a carico del datore di lavoro o un’integrazione, con regole che cambiano per settore, qualifica, durata e numero degli eventi. Anche la platea coperta dall’indennità INPS e le percentuali applicabili non coincidono con l’intero mondo del lavoro.
Il giorno recuperato può comunque modificare il conteggio dell’evento e, in alcuni casi, il passaggio dalla carenza alla fase indennizzata. Per sapere che cosa cambia davvero sul cedolino occorre incrociare certificato, categoria previdenziale, contratto collettivo e policy aziendale. La circolare non introduce un bonus, non fissa un rimborso uguale per tutti e non dice che il datore debba ignorare le proprie procedure di comunicazione dell’assenza.
Da quando vale e cosa non promette
L’INPS scrive che il nuovo orientamento si applica dalla data di pubblicazione della circolare, cioè dal 4 settembre 2026, ed è stato adottato con il parere concorde del Ministero del Lavoro. Il testo non afferma che tutte le pratiche già chiuse o respinte vengano riaperte automaticamente. Chi ha un caso a cavallo della data o un provvedimento precedente dovrebbe chiedere una verifica puntuale all’Istituto, a un patronato o al consulente che segue il rapporto di lavoro, senza presumere l’esito.
La ragione del cambiamento è organizzativa oltre che giuridica. L’INPS richiama la diminuzione dei medici di medicina generale, l’aumento dei carichi e la prassi degli accessi programmati per evitare sale d’attesa affollate. L’<a href="https://www.sisac.info/anteprimaNewsHome.do?tipo=WEB&idArea=201011221610481056&idNews=20260115131705797" target="_blank" rel="noopener noreferrer">accordo nazionale dei medici di medicina generale del 15 gennaio 2026</a>, citato nella circolare, conferma inoltre che una visita domiciliare richiesta può essere effettuata entro mezzogiorno del giorno successivo e solo quando il medico la ritiene strettamente necessaria. Penalizzare chi viene ricevuto in studio non rifletteva più questa realtà.
La sequenza pratica per non perdere informazioni
- <strong>Avvisa subito:</strong> contatta il medico e comunica l’assenza al datore secondo tempi e canali del tuo contratto o regolamento aziendale.
- <strong>Descrivi le date:</strong> indica quando sono iniziati i sintomi e quando hai chiesto la visita, senza trattare il giorno precedente come un diritto automatico.
- <strong>Controlla il limite:</strong> l’eccezione riguarda soltanto ieri e non vale se ieri era sabato, domenica o festivo infrasettimanale.
- <strong>Verifica l’invio:</strong> conserva il numero di protocollo e controlla decorrenza, prognosi e indirizzo di reperibilità.
- <strong>Se arriva un diniego:</strong> chiedi la motivazione e confrontala con la circolare n. 92; non dedurre dal solo cedolino se il problema riguarda INPS, datore o contratto.
La modifica risolve un’asimmetria molto quotidiana: ammalarsi oggi e riuscire a entrare in ambulatorio domani non sono più, da soli, motivi per cancellare il primo giorno dalla tutela INPS. Ma il valore della novità sta proprio nel suo confine. È un ponte di un solo giorno, costruito dal certificato e dalla valutazione medica, non una scorciatoia retroattiva per coprire qualsiasi assenza.
Nota editoriale. Informazione generale su certificazione e tutela previdenziale, non consulenza lavoristica o medica. Fonti verificate il 7 settembre 2026 alle 13:29 UTC; per il singolo caso fanno fede certificato, comunicazioni INPS, contratto collettivo e indicazioni di medico e datore.
Fonti
- INPS, circolare n. 92 del 4 settembre 2026: testo ufficiale sulla data di inizio della prognosi e sul riconoscimento del giorno precedente anche dopo visita ambulatoriale
- INPS, PDF firmato della circolare n. 92: fonte primaria per regola generale, carenza, limiti temporali, esclusioni e decorrenza dal 4 settembre 2026
- INPS, “Nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia”, 4 settembre 2026: sintesi istituzionale delle condizioni operative
- SISAC, Accordo collettivo nazionale per la medicina generale del 15 gennaio 2026: pagina ufficiale e testo dell’accordo richiamato dalla circolare INPS
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